Come nominare un amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno, presupposti e procedimento

L’amministrazione di sostegno ha avuto ingresso nel nostro ordinamento con la Legge 09/01/2004 n.6. I presupposti per i quali può chiedersi la nomina di un amministratore di sostegno sono indicati dall’art. 404 c.c., secondo cui la persona che si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Il procedimento può essere avviato mediante presentazione di ricorso dai seguenti soggetti: lo stesso beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il IV grado, nonché  dagli affini entro il II grado, dal pubblico ministero, e (qualora esista già un’ interdizione o una curatela per il beneficiario) dal tutore o dal curatore.

Inoltre l’art. 406, comma III c.c. specifica il dovere dei “responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’ apertura del procedimento di amministrazione di sostegno,” di proporre al giudice tutelare il ricorso di cui sopra.

Si noti che la richiesta di nomina di amministrazione di sostegno può essere avanzata dallo stesso beneficiario in previsione di una futura impossibilità a provvedere ai propri interessi (per es. un intervento che determinerà un periodo di coma o convalescenza nella persona).

Il Giudice competente sarà il Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell’ amministratore.

Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno

amministratore-di-sostegnoIl ricorso non richiede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, pertanto direttamente il privato cittadino può presentarlo utilizzando la modulistica predisposta dal Tribunale competente, ritirandola in cancelleria o scaricandola dal sito del Tribunale stesso.

Nel ricorso occorre indicare:

  1. generalità del beneficiario (nome,cognome, codice fiscale, domicilio/residenza)
  2. dimora abituale;
  3. il nominativo ed il domicilio (se conosciuti dal ricorrente), del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;
  4. le ragioni per cui si chiede la nomina dell’ amministratore di sostegno, specificando il tipo di infermità (fisica o psichica, temporanea o permanente) da cui è affetto il beneficiario e che incidenza le stesse abbiano sulla cura degli interessi dello stesso, allegando a sostegno documentazione medica o l’ eventuale relazione di assistenti sociali, nonché specificare se la persona sia trasportabile o meno in Tribunale;
  5. la situazione patrimoniale della persona a beneficio della quale si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno (es. immobili di proprietà, pensioni, indennità, ecc…)
  6. gli atti per i quali si richiede l’attività dell’ amministratore di sostegno con eventuali già indicazioni dei limiti di disponibilità e di spesa dello stesso;
  7. indicare se il ricorrente o un familiare è disponibile a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno;
  8. luogo e data del ricorso;
  9. sottoscrizione del ricorrente.

Depositato il ricorso e la documentazione allegata, occorrerà attendere l’emissione del decreto di fissazione di udienza.

Successivamente alla fissazione di udienza, occorre recarsi in cancelleria e chiedere tante copie conformi quanti sono i destinatari del ricorso, normalmente indicati dallo stesso Giudice nel decreto, poi procedere alla notifica mediante raccomandata a/r o ufficiale giudiziario (anche la modalità di notifica viene, in gemere, indicata dal Giudice nel decreto).

Si ricordi che obbligatoria è la notifica alla persona a beneficio della quale si chiede l’amministrazione di sostegno.

amministratore-di-sostegnoAll’ udienza fissata, il ricorrente deve dare prova delle notifiche effettuate ed il Giudice Tutelare procede ad alcuni accertamenti.
In primo luogo il Giudice deve sentire e rivolgere delle domande alla persona cui il procedimento si riferisce, eventualmente recandosi nel luogo in cui questa si trovi, qualora sia intrasportabile.
Inoltre il Giudice deve raccogliere tutte le necessarie informazioni per una ponderata scelta sia della persona da nominare come amministratore di sostegno (sono preferiti i figli o parenti più prossimi), sia delle attività che questi dovrà compiere esplicitandone i limiti.

Per tali motivi, il Giudice Tutelare sente i soggetti indicati nel ricorso (parenti stretti e conviventi) a cui è stato notificato il ricorso, e nomina l’amministratore di sostegno, che presenterà, anche lo stesso giorno, giuramento innanzi al cancelliere.

Al procedimento partecipa obbligatoriamente il p.m. ai sensi dell’art. 407 ultimo comma c.c. e art. 70 c.p.c.

Il decreto di apertura dell’ amministratore di sostegno è annotato a cura del cancelliere nel Registro delle amministrazioni di sostegno  tenuto presso l’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale competente.
Infine il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, entro dieci giorni, viene comunicato dalla cancelleria all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.