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Soluzioni per separazione o divorzio in tempi brevi, quale alternativa scegliere.

Con l’approvazione del D.L. 132/2014, successivamente convertito nella L. 162 del 10 novembre 2014, la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non sarà più obbligata a rivolgersi al giudice, ma potrà scegliere scegliere fra tre alternative:

  1. La via “classica”: presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili (unica ipotesi percorribile fino alla succitata riforma);
  2. Avviare una negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014): consiste in un accordo formalizzato e sottoscritto dai coniugi, ciascuno dei quali rappresentato da un avvocato, direttamente in studio davanti ai rispettivi difensori, senza passaggio dei coniugi in Tribunale. In tal caso, come nell’ipotesi succitata al punto n. 1), è possibile disporre sia il mantenimento a favore di uno dei coniugi, sia dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, nonché eventuali trasferimenti immobiliari.
  3. Concludere un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12) e purché non sussistano situazioni che riguardino soggetti deboli da tutelare (ad esempio prole minorenne, maggiorenne non autosufficiente, incapace o con handicap grave).

L’evidente scopo della riforma è di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza rivolgersi obbligatoriamente all’autorità giudiziaria, ma affidando il ruolo di negoziatore all’avvocato (ipotesi al punto n. 2) o all’Ufficio Comunale (ipotesi al punto n. 3).

Si ricordi che parallelamente è stato introdotto il c.d. “divorzio breve“, che ha ridotto notevolmente il termine di separazione a sei mesi (in caso di separazione consensuale) e un anno, nel caso di separazione giudiziale.