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E’ revocabile il fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi con figli minori

L’istituto del fondo patrimoniale, regolato dagli artt. 167 – 171 cod. civ., così come novellato dalla Riforma del diritto di famiglia L. 19.05.1975 n. 151, consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili, mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, come beni destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Molto spesso la costituzione di tale fondo viene percepita dai creditori personali dei coniugi come un escamotage per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale rendendoli, dunque, inaggredibili poiché destinati dai coniugi a fronteggiare i bisogni della famiglia, salvo sussistano le condizioni di cui all’art. 170 c.c.

Ebbene sul punto si è espressa la Suprema Corte con un indirizzo consolidato, ribadito da ultimo nella sentenza 12 dicembre 2014, n. 26223 secondo cui:

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell’art. 64 legge fallimentare, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Sarà pertanto il disponente, dunque il debitore, a dover dimostrare che l’unico modo per adempiere al dovere morale era attribuire il bene al fondo patrimoniale o costituire il fondo.

La medesima sentenza ha altresì chiarito che con la costituzione del fondo patrimoniale si determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, tuttavia tale atto non non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Dunque deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale.