Requisiti del testamento olografo.

Le formalità richieste nel caso del testamento olografo sono più rigide rispetto alle altre forme di testamento ordinario per le quali l’intervento del Notaio garantisce la provenienza del documento (nel caso del testamento segreto) o addirittura riceve il testamento dalla viva voce del testatore (nel caso del testamento pubblico).

Requisiti del testamento olografo

Il nostro ordinamento, nell’art 602 c.c., dispone tre requisiti essenziali affinché sussista la validità del testamento olografo:

  1. l’autografia: l’art. 602 comma 1 c.c. dispone “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. Ciò implica la completa scrittura di tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di altri, né di mezzi meccanici o ad opera di un terzo, anche se per conto del testatore.
    In proposito con ordinanza del 6 marzo 2017, n. 5505, la Corte di Cassazione ha ribadito che in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, esclude il requisito dell’autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore.
  2. la presenza della data, secondo il disposto dell’art. 602, comma 3 c.c., “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno”, non è necessaria l’indicazione del luogo.
    Riguardo alla completezza dei predetti requisiti in merito alla data, la giurisprudenza (Cass. n. 12124/2008) ha stabilito “In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all’anno, l’indicazione del giorno)”.
  3. la sottoscrizione, cioè la firma in calce alle disposizioni. L’art. 602 c.c. al comma 2 dispone “La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”. In proposito è possibile anche l’indicazione di uno pseudonimo, o la dicitura “tuo padre” se indirizzata ad un figlio, oppure “tuo nonno” se indirizzata ad un nipote, l’importante è che identifichi con certezza l’identità del testatore.

Il testamento olografo può scriversi su qualsiasi pezzo di carta, di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Addirittura non è essenziale si tratti di carta, infatti può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole, come marmo o pietra, tuttavia non può però essere scolpito, perché perderebbe le caratteristiche delle calligrafia del testatore.

Qualora le disposizioni del testatore non possano essere contenute su un unico foglio di carta, possono utilizzarsene più di uno, purché risulti la continuazione tra questi, ad esempio attraverso la numerazione foglio per foglio, meglio che ciascuno riporti la data e la firma del testatore.