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Disservizio postale: il reclamo non è condizione di procedibilità per adire l’autorità giudiziaria

In caso di disservizio postale, ad esempio un ritardo nella consegna della corrispondenza, per ottenere il risarcimento del danno, gli utenti possono adire direttamente l’autorità giudiziaria, senza dover prima attivare la speciale procedura di reclamo che prevede specifiche garanzie a favore del gestore in considerazione della complessità del servizio svolto.

Così ha stabilito il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 1806 del 13 Giugno 2016, respingendo il ricorso di Poste italiane contro la sentenza di condanna del giudice di pace che aveva dato ragione all’utente danneggiato.

Il legislatore ha infatti predisposto due differenti modelli di tutela: l’uno fondato sul reclamo da presentarsi al gestore del servizio; l’altro, fondato sul ricorso all’autorità giurisdizionale e regolato dal codice civile in materia di responsabilità contrattuale.

Di fronte a queste due strade, l’utente danneggiato può legittimamente scegliere di ricorrere all’autorità giurisdizionale senza aver previamente richiesto il risarcimento del danno mediante l’attivazione della procedura di reclamo.

Alla luce di tali opportunità per l’utente danneggiato è ovvio chiedersi quando ci si debba rivolgere direttamente al giudice e quando, invece, può essere sufficiente il reclamo all’ente gestore del servizio postale.

La stessa sentenza sopra citata risponde chiarendo che il reclamo è utile per ottenere rimborsi e indennizzi derivanti dal disservizio causato nella cattiva esecuzione delle operazioni postali (per esempio ritardo); mentre il ricorso giurisdizionale serve a far valere una vera e propria responsabilità da inadempimento contrattuale del gestore del servizio, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.