Studio Legale Moroni – Roma https://www.studiolegalemoroni.it Avv. Susanna Moroni Tue, 26 Oct 2021 09:10:11 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 Mantenimento del figlio maggiorenne: quanto dura? https://www.studiolegalemoroni.it/famiglia/mantenimento-del-figlio-maggiorenne-quanto-dura/ Mon, 20 Nov 2017 11:33:57 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=149 Il diritto dei figli a percepire il mantenimento da parte dei genitori trova la sua fonte primaria nell’art. 30 Cost. che, nei primi due commi così dispone: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che […]

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Il diritto dei figli a percepire il mantenimento da parte dei genitori trova la sua fonte primaria nell’art. 30 Cost. che, nei primi due commi così dispone:

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.

Tale diritto dei figli, da un lato, e l’obbligo dei genitori, dall’altro, viene ribadito nell’art. 147 c.c., riguardo ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio. Tale disposizione normativa prevede che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis”.

La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di “mantenimento” non si limita al semplice sostentamento delle esigenze alimentari dei figli, ma comprende i mezzi necessari alla soddisfazione del diritto allo studio e all’istruzione, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio (Cass.17089/2013).

L’obbligo del genitore è sancito altresì dall’art. 315-bis c.c., che nel prevedere i diritti e doveri del figlio, sia esso nato nel matrimonio o al di fuori, sia esso maggiorenne o minorenne stabilisce al comma 1 che:

“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.

La medesima disposizione normativa, all’ultimo comma, stabilisce che:

“Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.

L’obbligazione di mantenimento dei figli è posta, dall’art. 316 bis c.c., a carico dei genitori “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. In caso di impossibilità dei genitori, gli ascendenti sono tenuti ad assicurare ai primi i mezzi per far fronte all’obbligazione di mantenimento dei propri figli.

Ma fino a quando perdura l’obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne?

Orientamento consolidato in giurisprudenza è che il diritto al mantenimento del figlio prescinde dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Infatti raggiunta la maggiore età i figli, benché non più soggetti ai diritti e poteri di indirizzo educativo dei genitori, mantengono il diritto al loro mantenimento. Ciò perdura fino al momento in cui il genitore provi che i figli siano divenuti economicamente autosufficienti (Cass. 8954/2010; Cass. 24424/2013), o siano stati avviati ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica (Cass. 12477/2004), o addirittura, in base ad alcune pronunce, abbiano realizzato le loro aspirazioni (Cass. 4765/2002).

La giurisprudenza, dunque, valuta se il figlio abbia l’indipendenza economica o se la mancata indipendenza sia dovuta a colpa o negligenza del figlio stesso.

E’ pur vero che l’obbligo di mantenimento del figlio se, da un lato, non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, dall’altro lato, non può comunque perdurare vita natural durante del figlio (Cass. Civ. n. 407/2007, n. 1773/2012, n. 12952/2016).

Sul punto, la Cassazione (sent. 1858/2016), chiamata a pronunciarsi sul dovere del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni abbondantemente fuori corso all’università, ha stabilito che tale dovere “cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita”.

Pertanto, in tal caso, la Corte ha confermato la revoca del contributo di mantenimento dei figli maggiorenni in considerazione del fatto che questi ben avevano avuto dai genitori l’opportunità di frequentare l’Università, ma non ne avevano saputo trarre profitto.

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Assegno di mantenimento nella separazione e assegno divorzile: quando è dovuto. https://www.studiolegalemoroni.it/famiglia/assegno-di-mantenimento-nella-separazione-e-assegno-divorzile-quando-e-dovuto/ Mon, 20 Nov 2017 11:26:38 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=145 Il giorno dell’unione in matrimonio uno degli articoli letti agli sposi durante la celebrazione del rito (sia esso civile o religioso) è il 143 c.c. che stabilisce i diritti e doveri reciproci dei coniugi tra cui il dovere di assistenza morale e materiale, la collaborazione alle esigenze della famiglia, al sostentamento e crescita dei figli. […]

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Il giorno dell’unione in matrimonio uno degli articoli letti agli sposi durante la celebrazione del rito (sia esso civile o religioso) è il 143 c.c. che stabilisce i diritti e doveri reciproci dei coniugi tra cui il dovere di assistenza morale e materiale, la collaborazione alle esigenze della famiglia, al sostentamento e crescita dei figli.

Ma cosa accade quando la coppia entra in crisi e giunge ad una separazione legale consensuale o giudiziale?

Quando è dovuto l’assegno di mantenimento o divorzile

È bene chiarire in primo luogo che con la separazione legale la coppia è ancora unita dal rapporto di coniugio che termina solo con il divorzio.

Durante la separazione legale, che può sfociare in un divorzio ma anche in una riconciliazione dei coniugi, vengono sospesi solo alcuni obblighi come quello di fedeltà e convivenza, assistenza morale e collaborazione. Rimane attivo il dovere di assistenza materiale il che implica, per il coniuge privo di un sostentamento in quanto non avente propri redditi oppure con redditi insufficienti per adempiere alle proprie necessità e cui non sia addebitabile la separazione (art 156 c.c.) il diritto di ottenere dall’altro coniuge un mantenimento.

L’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento è connesso all’individuazione del coniuge che risulta più svantaggiato a motivo della separazione, qualora lo stesso non sia in grado di garantire lo stesso tenore di vita di cui godeva in precedenza.

Si badi che l’accertamento dei redditi, va condotto non solo sui redditi propri o direttamente riferibili al coniuge ( es. immobili, auto, barche, ecc.), ma anche in modo indiretto, ovvero riguardo alla “capacità di spesa del coniuge”. Un coniuge che “ufficialmente” non ha entrate (ad es. perché disoccupato) ma ha uscite possibili sono in presenza di determinate entrate o di un reddito, può inconsapevolmente dare prova di avere un reddito adeguato.

In caso di divorzio i criteri che presuppongono la corresponsione dell’assegno sono diversi: ovvero la mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli per uno dei due coniugi (articolo 5, comma 6, della legge 898/70).

In presenza di uno di questi presupposti nella determinazione dell’assegno divorzile si considerano:

  • le condizioni dei coniugi,
  • le ragioni della decisione,
  • il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio,
  • i redditi di entrambi i coniugi,
  • la durata del matrimonio.

Tale assegno può essere corrisposto periodicamente, in genere con cadenza mensile, oppure liquidato in un’unica soluzione.

Con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 la Cassazione, Sezione prima Civile, ha segnato una svolta epocale stabilendo che nella determinazione dell’assegno divorzile il giudice dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto alla loro indipendenza o autosufficienza economica, non al “tenore di vita” durante il matrimonio, criterio peraltro non citato dalla legge sul divorzio.

L’autosufficienza può desumersi dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale.

L’onere di provare la mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare, graverà sulla parte che richiede l’assegno, la quale dovrà dimostrare la circostanza con “tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.

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E’ revocabile il fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi con figli minori https://www.studiolegalemoroni.it/famiglia/e-revocabile-il-fondo-patrimoniale-costituito-da-entrambi-i-coniugi-con-figli-minori/ Sat, 18 Nov 2017 19:46:58 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=116 L’istituto del fondo patrimoniale, regolato dagli artt. 167 – 171 cod. civ., così come novellato dalla Riforma del diritto di famiglia L. 19.05.1975 n. 151, consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili, mobili iscritti in pubblici […]

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L’istituto del fondo patrimoniale, regolato dagli artt. 167 – 171 cod. civ., così come novellato dalla Riforma del diritto di famiglia L. 19.05.1975 n. 151, consiste nella imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili, mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, come beni destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Molto spesso la costituzione di tale fondo viene percepita dai creditori personali dei coniugi come un escamotage per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale rendendoli, dunque, inaggredibili poiché destinati dai coniugi a fronteggiare i bisogni della famiglia, salvo sussistano le condizioni di cui all’art. 170 c.c.

Ebbene sul punto si è espressa la Suprema Corte con un indirizzo consolidato, ribadito da ultimo nella sentenza 12 dicembre 2014, n. 26223 secondo cui:

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell’art. 64 legge fallimentare, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Sarà pertanto il disponente, dunque il debitore, a dover dimostrare che l’unico modo per adempiere al dovere morale era attribuire il bene al fondo patrimoniale o costituire il fondo.

La medesima sentenza ha altresì chiarito che con la costituzione del fondo patrimoniale si determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, tuttavia tale atto non non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Dunque deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale.

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Addio alla famiglia patriarcale: Si al cognome della madre ai figli https://www.studiolegalemoroni.it/famiglia/addio-alla-famiglia-patriarcale-si-al-cognome-della-madre-ai-figli/ Sat, 18 Nov 2017 19:36:51 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=109 Con comunicato stampa dell’08.11.2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato di aver accolto la questione di legittimità costituzionale (sollevata dalla Corte di appello di Genova) circa l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori, prevista dall’art. 262 c.c. Cognome della madre ai figli, una storia  travagliata A questo traguardo di riconoscimento […]

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Con comunicato stampa dell’08.11.2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato di aver accolto la questione di legittimità costituzionale (sollevata dalla Corte di appello di Genova) circa l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori, prevista dall’art. 262 c.c.

Cognome della madre ai figli, una storia  travagliata

A questo traguardo di riconoscimento del fondamentale ruolo della donna all’interno della famiglia si è faticosamente giunti attraverso molti passaggi. Dapprima la riforma del diritto di famiglia (Legge n. 151 del 1975), aveva riconosciuto la parità morale e giuridica tra i coniugi.

Nel 2006 la Consulta (sentenza n. 61) ha definito il sistema di attribuzione automatica del cognome paterno, previsto dall’art. 262 c.c. , “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”. Tuttavia all’epoca, respingendo la sollevata questione di legittimità costituzionale, la Consulta stabilì che la materia dovesse essere regolamentata dal Legislatore.cognome-della-madre

Successivamente, nel febbraio 2014, l’Italia venne condannata con una sentenza della Corte di Strasburgo per la mancata previsione nel nostro ordinamento di una norma che consentisse ai genitori di attribuire ai figli il cognome della madre, violando così il divieto di discriminazione fondata sul sesso dei genitori.

Poco dopo, il 24 settembre 2014, la Camera ha approvato un testo unificato di alcune proposte di legge, volto a modificare la disciplina di attribuzione del cognome ai figli. Peccato che il provvedimento sia attualmente in corso di esame in Commissione giustizia al Senato, pertanto il Legislatore italiano non ha ancora preso alcun provvedimento!

Cambiano le norme inerenti al cognome della madre ai figli

Nel frattempo, l’unico modo per ottenere il doppio cognome è stato quello di fare richiesta al Prefetto (come ad esempio nell’ipotesi in cui il proprio cognome sia ridicolo o offensivo) e attendere il decorso di un lungo iter con concessione, peraltro, dall’esito non certo ma rimesso alla discrezionale valutazione del Prefetto.

Per questo, molte coppie non sposate, hanno aggirato l’ostacolo normativo facendo riconoscere il figlio prima dalla madre e successivamente dal padre, così da fare avere al bambino i due cognomi.

Ma prima del Legislatore italiano è arrivata la scure della Consulta che, con la sopra citata pronuncia, rende effettiva l’uguaglianza dei genitori nell’attribuzione del cognome al figlio.

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Licenziamento lavoratore per superamento periodo di comporto, computo ferie o malattia? https://www.studiolegalemoroni.it/diritto-del-lavoro/licenziamento-lavoratore-per-superamento-periodo-di-comporto-computo-ferie-o-malattia/ Sat, 18 Nov 2017 19:32:59 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=139 Cosa accade se durante il periodo di ferie il lavoratore trasmette al proprio datore di lavoro un certificato di malattia senza specificare alcunché? Risponde al quesito la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 284 del 10 gennaio 2017 secondo cui “La trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di certificazione di […]

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Cosa accade se durante il periodo di ferie il lavoratore trasmette al proprio datore di lavoro un certificato di malattia senza specificare alcunché?

Risponde al quesito la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 284 del 10 gennaio 2017 secondo cui “La trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di certificazione di malattia durante il periodo feriale e in relazione a giorni compresi in tale periodo, vale quale richiesta di modificazione del titolo dell’assenza, da ferie a malattia, pur in assenza di una espressa comunicazione (scritta od orale) al riguardo, trattandosi di atto cui è consegnata, in modo inequivoco, la volontà del soggetto di determinare l’effetto giuridico della conversione”.

In base a tale principio dunque, la trasmissione del certificato medico durante il periodo feriale determina una volontà del lavoratore di mutare le ferie in periodo di malattia. Infatti il principio di intangibilità del riposo, implica che il periodo di malattia o di degenza non possa essere considerato come il riposo necessario affinché il prestatore di lavoro possa recuperare le energie psicofisiche per riprendere con maggior vigore l’attività lavorativa. Conseguentemente il lavoratore ammalatosi durante il periodo di ferie ha diritto di convertire la sua assenza dal lavoro giustificandola come malattia.

Licenziamento per superamento periodo di comporto: calcolare i giorni

Nel trasmettere il certificato occorre che il lavoratore consideri attentamente se tale comunicazione al datore di lavoro possa comportare il superamento del periodo di comporto previsto dalla disciplina contrattuale applicabile al caso di specie.

Inoltre è necessario che il lavoratore controlli analiticamente le proprie buste paga, contestando prontamente eventuali errati computi da parte del datore di lavoro di giorni di malattia, utili dunque ai fini del superamento del periodo di comporto (ipotesi verificatasi nel caso che ha dato luogo alla pronuncia sopra citata).

In proposito al licenziamento per superamento del periodo di comporto, nella suddetta sentenza la Corte ha ribadito un consolidato orientamento di legittimità, secondo cui tale licenziamento “è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; così che “solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato” (Cass. n. 11092/2005, Conformi: n. 23312/2010; n. 23920/2010).

Pertanto, in alcuni casi, il lavoratore ammalatosi durante il periodo di ferie potrebbe decidere di far computare tale periodo comunque come ferie piuttosto che come malattia, non rischiando cosi di superare il periodo di comporto.

 

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Disservizio postale: il reclamo non è condizione di procedibilità per adire l’autorità giudiziaria https://www.studiolegalemoroni.it/risarcimento-danni/disservizio-postale-il-reclamo-non-e-condizione-di-procedibilita-per-adire-lautorita-giudiziaria/ Sat, 18 Nov 2017 19:15:15 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=141 In caso di disservizio postale, ad esempio un ritardo nella consegna della corrispondenza, per ottenere il risarcimento del danno, gli utenti possono adire direttamente l’autorità giudiziaria, senza dover prima attivare la speciale procedura di reclamo che prevede specifiche garanzie a favore del gestore in considerazione della complessità del servizio svolto. Così ha stabilito il Tribunale […]

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In caso di disservizio postale, ad esempio un ritardo nella consegna della corrispondenza, per ottenere il risarcimento del danno, gli utenti possono adire direttamente l’autorità giudiziaria, senza dover prima attivare la speciale procedura di reclamo che prevede specifiche garanzie a favore del gestore in considerazione della complessità del servizio svolto.

Così ha stabilito il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 1806 del 13 Giugno 2016, respingendo il ricorso di Poste italiane contro la sentenza di condanna del giudice di pace che aveva dato ragione all’utente danneggiato.

Il legislatore ha infatti predisposto due differenti modelli di tutela: l’uno fondato sul reclamo da presentarsi al gestore del servizio; l’altro, fondato sul ricorso all’autorità giurisdizionale e regolato dal codice civile in materia di responsabilità contrattuale.

Di fronte a queste due strade, l’utente danneggiato può legittimamente scegliere di ricorrere all’autorità giurisdizionale senza aver previamente richiesto il risarcimento del danno mediante l’attivazione della procedura di reclamo.

Alla luce di tali opportunità per l’utente danneggiato è ovvio chiedersi quando ci si debba rivolgere direttamente al giudice e quando, invece, può essere sufficiente il reclamo all’ente gestore del servizio postale.

La stessa sentenza sopra citata risponde chiarendo che il reclamo è utile per ottenere rimborsi e indennizzi derivanti dal disservizio causato nella cattiva esecuzione delle operazioni postali (per esempio ritardo); mentre il ricorso giurisdizionale serve a far valere una vera e propria responsabilità da inadempimento contrattuale del gestore del servizio, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.

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Soluzioni per separazione o divorzio in tempi brevi, quale alternativa scegliere. https://www.studiolegalemoroni.it/famiglia/soluzioni-per-separazione-o-divorzio-in-tempi-brevi-quale-alternativa-scegliere/ Sat, 18 Nov 2017 19:05:18 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=118 Con l’approvazione del D.L. 132/2014, successivamente convertito nella L. 162 del 10 novembre 2014, la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non sarà più obbligata a rivolgersi al giudice, ma potrà scegliere scegliere fra tre alternative: La via “classica”: presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia […]

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Con l’approvazione del D.L. 132/2014, successivamente convertito nella L. 162 del 10 novembre 2014, la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non sarà più obbligata a rivolgersi al giudice, ma potrà scegliere scegliere fra tre alternative:

  1. La via “classica”: presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili (unica ipotesi percorribile fino alla succitata riforma);
  2. Avviare una negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014): consiste in un accordo formalizzato e sottoscritto dai coniugi, ciascuno dei quali rappresentato da un avvocato, direttamente in studio davanti ai rispettivi difensori, senza passaggio dei coniugi in Tribunale. In tal caso, come nell’ipotesi succitata al punto n. 1), è possibile disporre sia il mantenimento a favore di uno dei coniugi, sia dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, nonché eventuali trasferimenti immobiliari.
  3. Concludere un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12) e purché non sussistano situazioni che riguardino soggetti deboli da tutelare (ad esempio prole minorenne, maggiorenne non autosufficiente, incapace o con handicap grave).

L’evidente scopo della riforma è di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza rivolgersi obbligatoriamente all’autorità giudiziaria, ma affidando il ruolo di negoziatore all’avvocato (ipotesi al punto n. 2) o all’Ufficio Comunale (ipotesi al punto n. 3).

Si ricordi che parallelamente è stato introdotto il c.d. “divorzio breve“, che ha ridotto notevolmente il termine di separazione a sei mesi (in caso di separazione consensuale) e un anno, nel caso di separazione giudiziale.

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Buche stradali: spetta al pedone provare solo il nesso causale. https://www.studiolegalemoroni.it/risarcimento-danni/buche-stradali-spetta-al-pedone-provare-solo-il-nesso-causale/ Sat, 18 Nov 2017 18:50:46 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=143 Ancora una volta la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’annosa questione relativa al danno provocato ai pedoni dalle condizioni sconnesse del manto stradale, spesso provocanti danni di varia gravità al passante malcapitato e che, dunque, implicano una responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. Buche stradali: onere probatorio Con l’ordinanza n. 17625 del […]

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Ancora una volta la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’annosa questione relativa al danno provocato ai pedoni dalle condizioni sconnesse del manto stradale, spesso provocanti danni di varia gravità al passante malcapitato e che, dunque, implicano una responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Buche stradali: onere probatorio

Con l’ordinanza n. 17625 del 05.09.2016 Cassazione Civile Sez. VI, la Suprema Corte esamina il problema relativo all’onere probatorio a carico del danneggiato, distinguendo tra la prova del nesso di causalità e la prova della pericolosità della cosa.

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, il pedone aveva proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda del pedone contro il Comune di Bisignano avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni provocati da caduta per manto stradale sconnesso.

La Corte di Appello aveva ritenuto che la prova circa l’intrinseca ed obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi fosse determinante ai fini dell’accoglimento della domanda, pertanto in assenza di tale prova da parte del pedone, pur avendo questo provato il nesso causale tra la cosa e il danno, aveva rigettato l’istanza risarcitoria proposta dal pedone danneggiato.

Differentemente da tale interpretazione della Corte di Appello, i Giudici della Corte di Cassazione hanno sostenuto che la Corte di Appello abbia scambiato l’onere della prova riguardo al nesso causale con con quello relativo all’assenza della colpa.

Inoltre gli stessi giudico hanno ribadito che, qualora il nesso causale sia già dimostrato, non sia necessario fornire la prova della pericolosità della cosa. Quest’ultimo elemento è infatti un utile indizio, che consente di risalire, tramite una presunzione ex art. 2727 c.c., alla prova del nesso di causa, ma qualora quest’ultimo sia aliunde accertato, non sarà necessario stabilire se la cosa sia pericolosa o meno.

Infatti secondo la Cassazione, anche il custode di cosa non pericolosa risponde ex art. 2051 c.c., allorquando sia stato accertato e dimostrato un valido nesso di causa.

Ciò posto, l’unica possibilità che ha il custode per esonerarsi dalla responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. , è provare il caso fortuito, ovvero la sussistenza di un evento esterno ed imprevedibile, che sia in grado di escludere il nesso eziologico tra cosa e danno, interrompendo il processo eziologico di determinazione del danno e dando inizio ad una diversa ed autonoma sequenza causale. In proposito anche la condotta negligente del danneggiato può assumere rilevanza.

Pertanto, nel caso sottoposto alla S.C. una volta esclusa la sussistenza del fortuito, il cui onere probatorio era a carico dell’amministrazione convenuta e pacificamente provato il collegamento eziologico tra la cosa in custodia ed il danno cagionato, che peraltro nel caso specifico venne ammesso espressamente dalla stessa Corte d’Appello, non vi era ragione per respingere la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato.

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Requisiti del testamento olografo. https://www.studiolegalemoroni.it/successioni/requisiti-del-testamento-olografo/ Sat, 18 Nov 2017 18:33:23 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=147 Le formalità richieste nel caso del testamento olografo sono più rigide rispetto alle altre forme di testamento ordinario per le quali l’intervento del Notaio garantisce la provenienza del documento (nel caso del testamento segreto) o addirittura riceve il testamento dalla viva voce del testatore (nel caso del testamento pubblico). Requisiti del testamento olografo Il nostro […]

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Le formalità richieste nel caso del testamento olografo sono più rigide rispetto alle altre forme di testamento ordinario per le quali l’intervento del Notaio garantisce la provenienza del documento (nel caso del testamento segreto) o addirittura riceve il testamento dalla viva voce del testatore (nel caso del testamento pubblico).

Requisiti del testamento olografo

Il nostro ordinamento, nell’art 602 c.c., dispone tre requisiti essenziali affinché sussista la validità del testamento olografo:

  1. l’autografia: l’art. 602 comma 1 c.c. dispone “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”. Ciò implica la completa scrittura di tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di altri, né di mezzi meccanici o ad opera di un terzo, anche se per conto del testatore.
    In proposito con ordinanza del 6 marzo 2017, n. 5505, la Corte di Cassazione ha ribadito che in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sé, esclude il requisito dell’autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore.
  2. la presenza della data, secondo il disposto dell’art. 602, comma 3 c.c., “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno”, non è necessaria l’indicazione del luogo.
    Riguardo alla completezza dei predetti requisiti in merito alla data, la giurisprudenza (Cass. n. 12124/2008) ha stabilito “In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all’anno, l’indicazione del giorno)”.
  3. la sottoscrizione, cioè la firma in calce alle disposizioni. L’art. 602 c.c. al comma 2 dispone “La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”. In proposito è possibile anche l’indicazione di uno pseudonimo, o la dicitura “tuo padre” se indirizzata ad un figlio, oppure “tuo nonno” se indirizzata ad un nipote, l’importante è che identifichi con certezza l’identità del testatore.

Il testamento olografo può scriversi su qualsiasi pezzo di carta, di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Addirittura non è essenziale si tratti di carta, infatti può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole, come marmo o pietra, tuttavia non può però essere scolpito, perché perderebbe le caratteristiche delle calligrafia del testatore.

Qualora le disposizioni del testatore non possano essere contenute su un unico foglio di carta, possono utilizzarsene più di uno, purché risulti la continuazione tra questi, ad esempio attraverso la numerazione foglio per foglio, meglio che ciascuno riporti la data e la firma del testatore.

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Buca su strada privata ma di uso pubblico, paga il Comune il risarcimento danni poiché tenuto alla manutenzione. https://www.studiolegalemoroni.it/comunicazione/buca-su-strada-privata-ma-di-uso-pubblico-paga-il-comune-il-risarcimento-danni-poiche-tenuto-alla-manutenzione/ Tue, 07 Nov 2017 18:26:03 +0000 http://www.studiolegalemoroni.it/?p=151 Cosa accade quando avviene un sinistro a causa cattiva manutenzione del suolo privato che conduce alla via pubblica? Il risarcimento spetta al proprietario della strada privata o all’Ente locale? A tale quesito ha risposto l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3216/2017 del 07.02.2017. La pronuncia summenzionata è stata originata dalla caduta a terra di una […]

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Cosa accade quando avviene un sinistro a causa cattiva manutenzione del suolo privato che conduce alla via pubblica? Il risarcimento spetta al proprietario della strada privata o all’Ente locale?

A tale quesito ha risposto l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3216/2017 del 07.02.2017.

La pronuncia summenzionata è stata originata dalla caduta a terra di una signora, in un piccolo centro della Puglia, caduta cagionata dal cattivo stato manutentivo del manto stradale. L’evento lesivo per la signora era accaduto su una parte di strada non di proprietà comunale.

Tuttavia la Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione è comunque tenuta a garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza.

L’obbligo manutentivo dell’ente proprietario della strada non è rispettato sia quando questo non provvede alla manutenzione della strada pubblica, sia quando il danno al cittadino è stato causato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, poiché l’Ente è obbligato anche a verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.

Ne deriva che la natura privata della strada non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell‘Ente locale qualora, per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive di collegamento con la via principale, il Comune sia comunque tenuto alla sua manutenzione, pertanto il risarcimento è dovuto dall’Ente locale e non dal proprietario della strada.

Il principio di diritto stabilito dalla Corte è dunque il seguente:

E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.

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